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Il Regolamento Associativo (art.40.3.s) prevede, per gli associati, l'obbligo di "consegnare al proprio Organo Tecnico l’originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l’esercizio dell’attività sportiva agonistica o non agonistica, a seconda dell’inquadramento tecnico, senza scoperture nella consecuzione temporale; qualora l’Organo tecnico di appartenenza sia diverso dall’OTS l’associato deve consegnare copia di detto certificato anche al suo Presidente Sezionale". In particolare, tutti gli associati (anche AFQ) che svolgano la funzione di Arbitro Effettivo o di Assistente Arbitrale in gare di calcio a 11 o calcio a 5, devono presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato da apposite strutture, mentre per coloro che svolgono la funzione di Osservatore Arbitrale (compresi gli Organi Tecnici), è sufficiente un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio medico curante.

Eventuali scoperture nella consecuzione temporale, non adeguatamente motivate, espongono l'associato inadempiente ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art.53 del R.A.; inoltre, l'omessa consegna all’organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, entro due mesi dalla richiesta scritta, comporta l'assunzione del provvedimento disciplinare del Ritiro Tessera, ai sensi dell'art.8.1.f delle Norme di Disciplina.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, può essere rilasciato solo dagli ambulatori autorizzati dal Comune nel quale operano, ed accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.